Transizione 5.0: pubblicazione decreto interministeriale del 24/07/2024

Il Piano dedicato alla transizione energetica e forte di un finanziamento comunitario (RePowerEU) di ben 6,7 miliardi, si inserisce nel quadro delle disposizioni di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a valere per il biennio 2024-2025.


E’ accessibile alle aziende ubicate nel territorio nazionale e sostiene progetti di innovazione che comportino una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva, oppure del 5% se riferiti ai processi interessati dall’investimento.


Sulla G.U. n. 183 del 6 agosto è stato pubblicato il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, di attuazione del nuovo credito d’imposta, con riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, alla misura del beneficio, alla procedura di accesso, alla relativa fruizione e agli oneri documentali. La piattaforma telematica per prenotare i fondi è aperta sulla base del decreto direttoriale (del MIMIT) del 6 agosto 2024 e consente di presentare le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative agli ordini accettati dal venditore, previo pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisizione.


Le comunicazioni possono essere presentate solo tramite il sistema telematico, nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione (di cui all’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale) saranno individuati con successivo provvedimento ministeriale.


L’aiuto consiste nella concessione di un credito d’imposta, proporzionale alla somma investita, relativa agli investimenti effettuati sul territorio nazionale entro il 31/12/2025. Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici: la percentuale di credito dipende da quanto incide tale riduzione.


Per potere accedere al credito d’imposta, i beni materiali e immateriali oggetto di investimento possono essere solo quelli funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016). Seguendo il principio DNSH, già visto nei bandi PNRR, di non produrre danni ambientali significativi, sono esclusi dalla Transizione 5.0 macchinari e veicoli alimentati da fonti fossili, con la sola esclusione di quelli per i quali non esistono attualmente alternative praticabili. La norma precisa, quasi fosse una giustificazione, che tali veicoli e macchine possono essere finanziati per un uso “temporaneo e tecnicamente inevitabile” in vista della transizione verso altre forme di alimentazione, potenzialmente meno inquinanti.


Sono pertanto compresi i veicoli agricoli e forestali, di cui al Reg. UE n. 167/2013 (trattori, rimorchi e macchine trainate) e le macchine mobili non stradali (NRMM) di cui al Reg. UE 1628/2016, comprendente ad esempio le macchine da raccolta e quelle da cantiere. Il credito d’imposta incentiva il passaggio da una macchina con livello di emissioni Stage I o precedente, ad una che rispetta lo Stage V: nulla si sa, per ora, sul destino della macchina sostituita, ma sembra probabile che non sia richiesta la rottamazione.


Fra i beni immateriali rientrano anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia prodotta e consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti da particolari sensori.


Possono inoltre essere agevolati:
• i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
• le spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Sono ammesse a beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. L’impresa può essere esclusa per motivi soggettivi (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria o a seguito dell’applicazione di sanzioni interdittive; è inoltre richiesto il rispetto delle norme sulla sicurezza e il regolare pagamento dei contributi previdenziali.


Sono inoltre espressamente esclusi gli acquisti di beni immobili, quelli con una percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% e quelli di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR: autovetture e autocaravan, aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, motoveicoli ecc.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione al valore dell’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi di energia che, gli per investimenti fino a 2,5 milioni, è la seguente:
• 35%, con riduzione di almeno il 3% per la struttura produttiva e del 5% per il processo;
• 40%, con riduzione di almeno il 6% per la struttura produttiva e del 10% per il processo;
• 45%, con riduzione di almeno il 10% per la struttura produttiva e del 15% per il processo.

L’entità del contributo, in analogia con altri provvedimenti, si riduce all’aumentare della somma investita. Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato soltanto in compensazione in F24, entro 5 giorni dalla trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate da parte del GSE entro il 31/12/2025: l’eventuale eccedenza può essere compensata in 5 rate annuali di pari importo. Per accedere al credito è necessaria la presentazione di una certificazione “ex ante” che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile con l’investimento progettato, che sarà seguita da una certificazione a consuntivo comprovante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.

Sono fatti salvi i requisiti già visti in occasione degli interventi finanziati dal PNRR (come quella di rispondenza ai principi DNSH) oltre alla certificazione energetica rilasciata da una ristretta cerchia di soggetti abilitati, come specificato dall’art. 15, comma 6 del decreto:
• gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
• le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
• gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.


La procedura di accesso si articola nelle seguenti fasi principali: 1. prenotazione del credito d’imposta: invio di una comunicazione preventiva, corredata della “certificazione ex-ante”, tramite la piattaforma informatica denominata “Transizione 5.0” accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive saranno valutate e gestite dal GSE in ordine cronologico di invio, con verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e dei dati forniti. 2. Entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma del credito prenotato l’impresa richiedente invia una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore dietro pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto. 3.


Al completamento del progetto l’impresa trasmette un’apposita comunicazione corredata dalla certificazione “ex-post”, con le informazioni relative al progetto completato. Permane al momento qualche perplessità sulla documentazione da presentare a corredo della pratica: la macchina, prima ancora della valutazione energetica, deve rientrare nelle specifiche 4.0, che dovrà essere attestata da apposita perizia, se di valore superiore a 300.000 euro.