Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta, così come prevede il D.Lgs 81/2008, una figura obbligatoria per il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro, avendo il compito di mettere in atto tutte le procedure necessarie per proteggere i lavoratori e per prevedere le condizioni pericolose per la loro sicurezza e la loro salute.
In particolare è, secondo il D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f), la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, che a sua volta ai sensi della successiva lett. l) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Chi lo nomina
Il Datore di lavoro ha l’obbligo non delegabile (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08) di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nella costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve ricercare le relative risorse “prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva”, come previsto dall’art. 31, primo comma, del Testo Unico, e che tutte le scelte relative ai componenti del Servizio siano oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La normativa prevede anche che il ruolo di RSPP possa essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro, purché sia dotato della conoscenza dei provvedimenti da prendere e in grado di conoscere la natura dei rischi e di procedere alla valutazione dei rischi e abbia frequentato un corso di formazione specifico con le modalità definite dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2021.
In ogni caso vanno rispettati alcuni parametri che riguardano il tipo di azienda e il numero degli addetti impiegati in rapporto alle misure di sicurezza che andranno prese, così da evitare che aziende di dimensione considerevole manchino della figura fondamentale del RSPP (in una grande azienda, anzi, in genere al RSPP si affianca un numero congruo di ASPP col quale possa collaborare per meglio adempiere ai propri obblighi).
Quali sono le sue funzioni
La caratteristica fondamentale del RSPP è quella di coordinare il Servizio Prevenzione e Protezione, ed essere un soggetto che svolge una funzione consultiva e propositiva in grado di consigliare e guidare il Datore di lavoro nel:
- Rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti all’interno dell’attività/processi produttivi e lavorativi,
- Elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare a tutela dei lavoratori,
- Presentare i piani formativi e informativi allo scopo di addestrare i lavoratori;
- Collaborare in modo continuativo con il Datore di Lavoro per elaborare dati riguardanti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, redigere misure preventive e protettive e saper leggere le relazioni del medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi.
Quali le sue responsabilità
La responsabilità civile è classificabile in responsabilità extracontrattuale e contrattuale:
- responsabilità extracontrattuale: “il mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall’art.33 del D.Lgs. 81/08, qualora diventino causa o concausa di danno, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali”
- responsabilità contrattuale: “l’RSPP dal momento che accetta l’incarico deve ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti”
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi”; infatti insieme al datore di lavoro “può rispondere di un eventuale infortunio”.
Si parla di “una corresponsabilità dell’RSPP con il datore di lavoro qualora il verificarsi di un evento dannoso sia stato determinato dall’inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili all’RSPP e che la legge configura come concausa dell’evento”.
Geom. Franchi Antonio
Area Tecnica e Commerciale