Lo scopo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta di un documento obbligatorio per l’impresa, da tenere sempre aggiornato a cura del Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il Datore di Lavoro può però farsi assistere nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con la consultazione del RLS o RLST, innanzitutto nella figura del RSPP e il Medico Compente.
L’obbligo scatta dal momento in cui un’azienda ha almeno un lavoratore, inteso non solo come dipendente, ma anche come socio, stagista /tirocinante, volontario o lavoratore occasionale, in pratica definito “Lavoratore Subordinato”.
Per Azienda si intende qualsiasi forma giuridica costituita: ditte individuali, società a responsabilità limitata, società a nome collettivo, società semplici, società in accomandita semplice, ecc.
Contenuti e analisi dei rischi
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), è un documento aziendale che contiene l’analisi e la valutazione ti tutti i rischi per la sicurezza e la salute generati dalle attività lavorative svolte dall’azienda. I rischi dell’azienda vengono analizzati durante le varie fasi di lavoro e per i diversi macchinari e attrezzature utilizzate. A tali rischi sono soggetti innanzitutto i lavoratori, ma potrebbero anche coinvolgere i fornitori, i visitatori e gli eventuali clienti dell’azienda.
Lo scopo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In pratica, con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR}, il Datore di Lavoro sceglie le misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.
Di seguito alcune tipologie di rischio da valutare:
•Stress Lavoro-Correlato
•Movimentazione Manuale dei Carichi.
•Chimico (es. utilizzo di fitofarmaci)
•Biologico (es. rischio da taglio o di infezione in altri modi)
•Rumore
•Vibrazioni
•Movimenti ripetitivi
•Incendio
•Atex (esplosione)
Successivamente, dopo aver effettuato l’analisi dei rischi, e in base alla gravità il SPP programma su come poter intervenire per eliminarli, prevenirli e ridurli.
Alcune misure sono la consegna dei dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, tappi per le orecchie, guanti, caschetto, ecc…) ai lavoratori e l’informazione, la formazione ed addestramento.
Il documento di valutazione dei rischi si compone altresì, in premessa, di una descrizione delle attività aziendali e relativi processi lavorativi, mansioni degli operatori, nominativi delle figure di riferimento.
Sul Documento di Valutazione dei Rischi è essenziale che vi sia la firma del Datore di Lavoro ma è opportuno che siano presenti anche le firme del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Data certa
Apporre la data certa al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza significa provare la redazione del documento, in un determinato momento temporale.
Il D. Lgs. 81/08 prescrive che per l’attestazione di data certa del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è necessaria la firma del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del Medico Competente.
Aggiornamento del DVR
Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81 /08) sul DVR riporta precisamente all’art. 29 comma 3 quanto segue:
il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.
Va però precisato che vi sono alcune valutazioni dei rischi specifici che prevedono una scadenza temporale, ci riferiamo ad esempio:
•alle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) per le quali è previsto un aggiornamento ogni 4 anni
•alla valutazione del rischio cancerogeno, per la quale è previsto un aggiornamento ogni 3 anni
Conclusioni
Considerato quando detto fino ad ora, il DVR non è un documento inutile, necessario solo a dare soddisfazione ad un adempimento di legge, ma al contrario, se redatto in modo puntuale e adeguato sulle specificità aziendali, diviene un documento utile alla regolare esecuzione delle attività dell’impresa, favorendo l’attuazione di corretti processi di lavoro e allo stesso tempo aumentare la sicurezza nel contesto lavorativo a tutela di tutti gli operatori e le figure presenti in azienda.
Antonio Franchi