Contratti d’appalto e contratti d’opera con i contoterzisti

COMMITTENTE
Privato o Azienda Datore di Lavoro (PROPRIETARIO DEL FONDO AGRICOLO)

TERZISTA
(ESECUTORE DEI LAVORI IN CAMPO)
FONDO o TERRENO AGRICOLO

Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. all’art. 26, com. 3. cita che il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del medesimo decreto, con un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale coordinamento deve essere gestito con la redazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI. Il documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Inoltre, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e precisamente all’art. 26 allegato XVII, dispone che il Datore di Lavoro “committente”, in questo caso Azienda Agricola, deve verificare e prequalificare anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’idoneità tecnico-professionale del contoterzista, richiedere il Documento di valutazione dei rischi, verificare che sia dotato di mezzi adeguati e a norma, nonché richiedere idoneità fisica dei lavoratori e la loro formazione. Questa richiesta ovviamente responsabilizza il contoterzista stesso di ogni azione che egli sarà chiamato a svolgere nell’ambito dell’azienda agricola
Parallelamente, l’agricoltore dovrà fornire al contoterzista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei siti della propria azienda (ad esempio, presenza di linee elettriche aeree o interrate, tubazioni per l’irrigazione e di ogni altro tipo, servitù di metanodotto, canali, fossi, buche non segnalate, frane lungo canali o scoli, ecc. dove questi è chiamato ad operare), nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in caso di incidenti e di guasti.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di Lavoro Committente “l’agricoltore” deve attivare un’azione di cooperazione e coordinamento, quindi deve:
•collaborare con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, accertandosi che le macchine, le attrezzature agricole e i DPI impiegati dal contoterzista siano idonei e possiedano i requisiti essenziali di salute e sicurezza;
•coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, scambiando informazioni e aggiornamenti sulle modalità di compimento della lavorazione agricola, allo scopo di evitare interferenze tra il lavoro del contoterzista e il lavoro svolto dall’agricoltore, dai suoi lavoratori subordinati o da altri lavoratori autonomi e contoterzisti operanti in concomitanza negli stessi siti dell’azienda agricola.
Altra disposizione introdotta ai sensi della Legge 123/07 dispone che tutto il personale occupato dalle ditte esterne che lavorano in appalto (es. contoterzisti) devono essere muniti di tesserino di riconoscimento contenente fotografia, generalità del lavoratore e ragione sociale della ditta per cui lavorano. (a alto esempio di tesserino)
Nel caso in cui il contoterzista non rispetti le disposizioni, le misure di prevenzione e protezione e le norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, il “Committente” può sciogliere qualsiasi contratto riguardante l’affidamento di lavorazioni all’interno della propria azienda.